Giovedì, 29 Novembre 2018 00:00

Legislazione in materia di immigrazione in Italia: un breve excursus storico

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In un libro di venti anni fa, intitolato L’injustifiable (“L’ingiustificabile”), l’autrice Monique Chemillier-Gendreau1 notava un paradosso in seno alle politiche europee: l’estendersi dei diritti dei cittadini europei andava di pari passo a un restringimento dei diritti e delle possibilità offerte ai non europei, al punto che si può parlare di “un declino dei diritti fondamentali degli stranieri in Europa”2.

L’abbattimento delle frontiere interne volte a garantire una libertà di circolazione all’interno dello spazio europeo ha provocato un “rafforzamento dei controlli insieme a una generalizzazione dei sospetti3 e a un inasprimento delle politiche securitarie, che oggi non esiteremo a definire una vera e propria ossessione della sicurezza in gran parte delle politiche europee: “il diritto di asilo, il diritto di soccorso, i diritti familiari, i diritti sociali ed economici subiscono questa fissazione nazionale e securitaria quando le garanzie giuridiche europee si rivelano inconsistenti di fronte al contagio ossessivo della chiusura”4. Da quel libro sono passati venti anni e le politiche migratorie che si sono succedute in Francia, come in Italia, come in molti altri stati europei si sono sempre di più ridotte a delle misure securitarie in mano a un apparato giuridico e soprattutto poliziesco repressivi e respingenti le popolazioni straniere. In diverse legislazioni di stati europei, relative all’immigrazione, è quasi sempre implicito, se non palesemente esplicitato l’accostamento tra immigrazione e sicurezza, da cui la logica e automatica equazione migrante uguale potenziale criminale, o comunque si insinua prepotentemente l’idea che una politica migratoria non possa non presupporre tutta una serie di misure, di tutele e di prevenzioni per proteggere la sicurezza dei cittadini autoctoni e garantire l’ordine delle città turbate, o potenzialmente messe in pericolo – secondo la narrazione dominante e il pensiero comune – , dalla semplice presenza dello straniero in quanto straniero.

Questo binomio immigrazione-sicurezza-criminalità dello straniero si evince bene anche prendendo minimamente in esame le politiche sull’immigrazione che si sono succedute in Italia dagli anni '90 fino al culmine dell’attuale decreto Salvini5, con il quale si tocca il fondo dell’annullamento dei diritti dello straniero e in particolare dei richiedenti asilo. Questi, solitamente, nelle varie convenzioni europee godevano di tutele e maggior riconoscimento di diritti (in nome del dovere di accogliere e proteggere chi fugge da una situazione di estremo pericolo per la propria incolumità fisica) rispetto ai cosiddetti migranti economici. In realtà la stessa differenziazione risulta abbastanza pretestuosa, innanzitutto perché le due figure, molto spesso, finiscono per confondersi dentro la personale situazione di una stessa persona, che, magari inizia con l’essere migrante economico e fuoriesce dal suo paese in direzione di un altro alla ricerca di un futuro più agiato per se stesso e per la propria famiglia e finisce per ritrovarsi, ad esempio, perseguitato per ragioni politiche, identitarie, religiose costretto così a fuggire da quel paese e chiedere la protezione in uno stato europeo. Il secondo aspetto concerne il diritto alla libera circolazione delle persone, alla loro libertà di movimento, e, soprattutto se nel paese di origine le condizioni di vita risultano misere e precarie, così come le possibilità di trovare un’occupazione o risorse sufficienti per mantenere se stessi e la propria famiglia, dovrebbe essere un sacrosanto diritto della persona di emigrare verso paesi che possono promettere (anche se poi magari non realmente garantire) la possibilità di un lavoro e la possibilità di migliori condizioni di vita e di un più libero e democratico accesso ai servizi pubblici e sociali (sanità, istruzione, educazione...).

Le varie normative europee hanno invece via via stigmatizzato sempre di più la figura del migrante economico come una sorta di parassita che viene a rubare il lavoro, a gravare sui fondi pubblici e a “intasare” il sistema assistenziale dello Stato, che, nell’ottica dei molti, dovrebbe spettare esclusivamente ai cittadini autoctoni. Oggi sembra che anche il richiedente asilo sia un individuo non più da proteggere, ma un nemico da rigettare, un irregolare da ricacciare indietro, indipendentemente dal chiedersi se, il rientro nel proprio paese possa o meno costargli la vita. Da qui l’Europa è diventata sempre di più una fortezza, nel peggiore dei casi alzando muri e fili spinati o chiudendo frontiere o lasciando morire (indirettamente) le persone in mare in seguito alla criminalizzazione del lavoro delle ONG, o facendo accordi con paesi che impediscono gli sbarchi, trattenendo uomini donne e bambini dentro prigioni che sembrano bunker oscuri e privi delle minime condizioni umane, oppure lasciando per settimane, sospese in un limbo liquido, persone già traumatizzate e particolarmente vulnerabili sopra una nave in mezzo al mare, senza sapere quale sarà il proprio destino. Dietro l’imperativo dell’ordine e della sicurezza e dietro il paravento dello “stato di emergenza”, vengono approvate misure straordinarie, viene infittito l’apparato amministrativo e poliziesco nella gestione della migrazione.

Anche in Italia abbiamo assistito a un progressivo ripiegamento delle legislazioni relative all’immigrazione sul principio della sicurezza nazionale, su una chiusura identitaria connotata sempre di più da xenofobia e da tentativi di rendere sempre più inaccessibile (o comunque difficilmente accessibile) il proprio territorio nazionale; sul contingentamento degli ingressi, sul controllo poliziesco dei flussi, sui respingimenti alla frontiera e sulla “detenzione” in spazi claustrofobici e fortemente disciplinati delle persone straniere. Fino ad arrivare appunto persino alla colpevolizzazione di coloro che fuggono da situazioni di persecuzione politica, razziale, religiosa, per la propria appartenenza a gruppi sociali e/o politici (che avrebbero diritto a una protezione internazionale) o che rischiano di subire un danno grave nel proprio paese (minaccia di morte, di tortura, violenza continua e indiscriminata – come una guerra – , condanna a morte…) aventi diritto a una protezione sussidiaria, o che fuggono dal proprio paese quando ricorrono “seri motivi” (non resi specifici e identificabili come nel caso delle precedenti protezioni e dunque potenzialmente infiniti) di carattere umanitario – ad esempio potrebbe trattarsi di motivi di salute, di situazioni di grave instabilità politica o di insufficiente rispetto dei diritti umani, potrebbero, queste persone, essere vittime di episodi di violenza, di dispute gravi a livello di clan, famiglie o tribù, come spesso accade, etc..(a cui poteva venire assegnata la protezione umanitaria, ma oggi fortemente ridimensionata dal decreto Salvini. Insomma, anche le normative italiane in materia di politica migratoria si sono via via dotate di strumenti miranti a costruire una visione che criminalizza l’azione stessa del migrare, il semplice fatto di essere migrante e che di questo, che sia un richiedente asilo o che sia “economico” costruisce una narrazione che lo configura come minaccia per la sicurezza della comunità locale e per l’ordine pubblico. È in nome di questa narrazione, di questa rappresentazione che si giustificano politiche militaresche, securitarie e, oggi, sempre di più lesive della sicurezza, della dignità e della stessa sopravvivenza di individui già di per sé vulnerabili e in condizioni di minorità e fragilità (per la diversità di lingua, di cultura, per le diverse usanze, per l’assenza di riferimenti affettivi, di un gruppo sociale o un nucleo affettivo con cui relazionarsi, per l’ignoranza degli aspetti legali e burocratici di gestione della propria condizione, per la non conoscenza delle pratiche e delle strutture locali etc..) rispetto ai cittadini autoctoni. Pur senza entrare nei dettagli, ci limiteremo a fare un breve excursus delle legislazioni che si sono succedute in Italia in materia di politiche migratorie, per provare a dare un quadro, seppur generico, della progressiva chiusura verso la questione degli stranieri che arrivano sul territorio nazionale e anche della, se vogliamo, progressiva disumanizzazione della figura del migrante e soprattutto del suo vedersi scivolare via sempre maggiori e fondamentali diritti.

Passando oltre la legge Foschi del 1986 che sanciva parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti tra italiani e stranieri per quanto riguarda il lavoro e l’accesso ai servizi sociali e sanitari, già con la legge Martelli del 1990 – che si inseriva in un periodo in cui il dibattito già cominciava a polarizzarsi e la Lega Nord ad affermarsi nelle regioni settentrionali – si preannuncia un inasprimento delle misure di controllo degli ingressi e per le espulsioni dei clandestini (obbligo di visto per alcuni paesi, espulsioni con accompagnamento alla frontiera più frequenti). Estende il diritto di asilo ma introduce la programmazione quantitativa dei flussi di lavoratori extracomunitari tramite decreti annuali volta a creare un canale legale di ingresso in opposizione a quello clandestino, ma soprattutto per far fede al principio di contingentamento degli ingressi: ogni anno è il Governo a stabilire quanti e quali stranieri possono entrare in Italia per motivi di lavoro. Il problema del decreto flussi – che viene emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento – è la sua temporalità (una sola volta all’anno), la sua specificità rispetto alle tipologie di lavoratori che si vogliono fare entrare e anche rispetto a quali paesi si voglia dare la priorità (ad esempio, con la legge Turco Napolitano, gli stranieri provenienti dai paesi che collaboravano ai rimpatri di immigrati espulsi dall’Italia ottenevano quote privilegiate), e soprattutto la quantità di quote previste, che nel tempo sono risultate sempre più basse – si pensi che nell’anno 2018 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali e di lavoratori autonomi che possono fare ingresso in Italia è di solo 30.850 unità. Oltretutto ricordiamo che per i lavoratori o i familiari stranieri l’Italia è una fortezza.

Con la legge Turco Napolitano del 1998 confluita nel testo Unico sull’immigrazione – una normativa organica sull’immigrazione – si amplia e si perfeziona il principio di filtrazione degli ingressi dei lavoratori stranieri tramite decreti annuali che stabiliscono il numero di quote da fare entrare in Italia. Ricordiamo inoltre che per i lavoratori stranieri che vogliono entrare in Italia non è sufficiente soltanto l’apertura di un decreto flussi, ma è necessario aver stipulato un contratto di lavoro “a distanza”, quando lo straniero è ancora nel proprio paese. Occorre cioè una “chiamata” dall’Italia da parte del datore di lavoro che desidera assumere il lavoratore straniero (ancora in terra di origine) tramite una particolare autorizzazione chiamata nulla osta da richiedere alla Prefettura. Ottenuto il nulla osta, da parte sua il lavoratore straniero dovrà recarsi all’ambasciata italiana presente nel suo paese per richiedere un visto (per motivi di lavoro in questo caso). Per quanto riguarda il permesso per motivi di lavoro, dovrà essere stipulato un contratto di soggiorno (un contratto di lavoro per stranieri) sulla base della proposta già vagliata dalla prefettura, insieme alle garanzie da parte del datore di lavoro verso lo Stato della disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore straniero (che risponde cioè ai requisiti minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di residenza. Con il contratto di soggiorno lo Stato ottiene così la garanzia che il lavoratore straniero avrà una retribuzione corrispondente all’assegno sociale senza perciò gravare sull’assistenza sociale dato che potrà mantenersi da solo, che avrà un alloggio idoneo senza chiedere pertanto aiuto allo Stato nel reperimento di un’abitazione e potrà eventualmente essere rimpatriato senza che le spese di viaggio gravino sulle casse pubbliche. Una volta stipulato il contratto di soggiorno il lavoratore straniero potrà ottenere un permesso di soggiorno che richiederà alla questura. La chiamata vale anche quando colui che si vuole ricongiungere è un familiare dello straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno. In questo caso il visto che lo straniero da ricongiungere dovrà richiedere all’ambasciata è un visto per motivi familiari. Pur tratteggiata in maniera molto semplificata e anche un po’approssimativa, la normativa di ingresso in Italia per i cosiddetti “migranti economici” risulta particolarmente rigida e stringente, oltre al fatto che rende difficoltosa l’entrata regolare in Italia e quindi potenzia gli ingressi irregolari e alimenta, indirettamente, il mercato del lavoro nero, dato che coloro che sono sprovvisti di un regolare permesso di soggiorno non possono accedere ad alcun tipo di assunzione né all’iscrizione a un centro per l’impiego.

Tornando alla già citata Turco Napolitano del 1988, confluita nel Testo Unico sull’immigrazione, quest’ultima ha il merito di introdurre l’ingresso per ricerca di lavoro e la carta di soggiorno (oggi chiamato permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) che si ottiene dopo cinque anni di regolare soggiorno in Italia e che ha valenza illimitata prevedendo solo il suo aggiornamento. Se da una parte inoltre la Turco Napolitano è riuscita a semplificare l’accesso ai servizi sanitari di base anche per i clandestini, dall’altra parte ha ulteriormente inasprito le politiche di controllo e di espulsione e ha realizzato i CPT (Centri di permanenza temporanea, divenuti poi i famosi CIE – centri di identificazione ed espulsione con il Pacchetto sicurezza Maroni) per trattenere e identificare i migranti senza documenti. Se la Turco Napolitano prevede dunque dei passi in avanti in termini di garanzie e diritti per gli immigrati, al contempo presenta molte criticità, tra cui il dare per scontato il nesso, come accennavamo sopra, tra immigrazione e sicurezza, vincolando rigidamente, come abbiamo provato a mostrare, la regolarità del soggiorno alla disponibilità – preventiva – di un lavoro, oltre a parlare in maniera ancora troppo ambigua di “integrazione”.

Con la Legge Bossi-Fini del 2002 si introducono norme molto più severe e restrittive del campo di diritti delle persone straniere rispetto alle norme del Testo Unico, ritenute troppo permissive: viene abbreviata la durata dei permessi di soggiorno per ispessire i controlli, viene generalizzata l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, viene prolungato il periodo di permanenza nei CPT da 30 a 60 giorni e viene introdotta la rilevazione delle impronte digitali per tutti gli stranieri. Con il pacchetto sicurezza Maroni del 2009 il periodo di trattenimento nei ribattezzati CIE si prolunga ulteriormente arrivando fino a sei mesi, viene introdotto il reato di immigrazione clandestina e l’aggravante della clandestinità nei processi penali, si dilatano i tempi per l’ottenimento della cittadinanza per matrimonio e di complica l’accesso a una residenza. Con il pacchetto sicurezza Maroni e i successivi pacchetti sicurezza iperbolizzano il legame tra immigrazione e sicurezza, tra immigrazione e criminalità, esacerbando nell’opinione pubblica una percezione dello straniero come nemico pubblico, come pericolo pubblico all’ordine e alla sicurezza dei cittadini autoctoni, alimentando la creazione di una narrazione fittizia e trascendente i dati e le statistiche reali che identifica nello straniero che arriva la causa di tutti i mali che affliggono la società (la mancanza di un lavoro, la crescente disoccupazione, la bassa retribuzione, il disordine pubblico, i reati, i femminicidi ecc.) fomentando odio sociale, razzismo, sentimenti di sovranismo nazionale.
La legge Bossi-Fini aggiunge importanti tasselli al processo di criminalizzazione delle persone immigrate e inasprisce il legame tra “contratto di soggiorno” e condizione lavorativa. La stagione successiva dei Pacchetti sicurezza, di centro-sinistra e di centro-destra, sancisce la definitiva affermazione, nel diritto e nel senso comune, del legame inscindibile tra sicurezza e immigrazione, che si concretizza soprattutto a livello urbano. La strada per le azioni dei - già attivi - «sindaci sceriffo» viene spianata, incoraggiando - di diritto e di fatto - l’introduzione di ordinanze escludenti, emanate con il pretesto di garantire «ordine pubblico e decoro» e rivolte a segmenti specifici della popolazione. Allo stesso tempo, sono introdotti ostacoli burocratici alla regolarità del soggiorno, entra in scena il reato di immigrazione clandestina, sono sanciti gli “accordi di amicizia” tra i governi italiano e libico, che costituiscono il preludio ai, e il principale fattore di legittimazione dei, respingimenti in mare. Infine, mediante l’introduzione del cosiddetto “Accordo di integrazione”, entrato poi in vigore nel 2012, si completa il percorso di traduzione in norma giuridica di una visione differenzialista e culturalista dei processi di integrazione”6.


1 Monique Chemillier-Gendreau, L’injustifiable. Les politiques françaises de l’immigration, Paris, Bayard, 1998.
2 E. Tassin, Philosophie et politique de la migration, dans Raison Publique, a. 2017, n°21, p. 129, cit. [trad. mia].
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Per approfondire: https://www.ilbecco.it/politica/societ%C3%A0/diritti/item/4637-il-decreto-sicurezza-spiegato-in-3-passi-1-come-aumentare-gli-irregolari-per-favorire-mafie-e-padroni.html https://www.ilbecco.it/politica/societ%C3%A0/diritti/item/4645-il-decreto-sicurezza-spiegato-in-3-passi-2-come-trasformare-l%E2%80%99accoglienza-in-detenzione.html
https://www.meltingpot.org/Per-noi-il-DdL-Salvini-e-inaccettabile.html?fbclid=IwAR0jNoPqSsvx1U8jCP4x1UJErXEHXXMYb1NNWBFnmkJDVVcin3Ym4JJHhXQ#.W_uzLehKhPY


Immagine liberamente tratta da www.flickr.com
Ultima modifica il Mercoledì, 28 Novembre 2018 22:19
Chiara Del Corona

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.

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