Sabato, 18 Gennaio 2014 00:00

ISEE: su alcune delle novità

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Nel 1998 è stata promulgata la prima legge (109/98) sull’ISEE; all’epoca manifestai in ogni modo la mia contrarietà e detti origine al Comitato per la difesa delle persone non autosufficienti, trasformato nell’Associazione ADiNA dopo qualche anno. La critica era sostanziale ancorché approssimativa: in un sistema fiscale in cui alcune categorie di persone hanno una capacità di evasione altissima, le prestazioni assistenziali non possono essere direttamente legate alla dichiarazione dei redditi.

L’omogenizzazione del servizio su tutto il territorio nazionale, obbiettivo della legge 109/98, non mi sembra sia stato raggiunto (anche se non ho sufficienti strumenti per certificarlo) mentre si è persa sicuramente la funzione intelligente (potenzialmente) dell’assistente sociale e del medico nell’interpretare il bisogno e nel definire la risposta. Gli/Le assistenti sociali sono oggi categoria professionale trasformata in amministrativi e giustamente condannata dai cittadini.

Il contenzioso giurisdizionale è sicuramente aumentato perché le interpretazioni, la mancanza di alcuni provvedimenti successivi, la diversità dei regolamenti comunali attuativi hanno fatto diventare questo settore una piccola giungla, nel quale per altro i diversi tribunali si esprimono con sentenze diverse e contrastanti, facendo dell’incertezza del diritto la norma.

È forse utile ricordare che l’ambito di maggiore applicazione dell’ISEE, infatti, è quello relativo all’assistenza sociosanitaria e sociale, cui segue quello dei servizi per i minori e infine quello del diritto allo studio universitario.

La sanità è esclusa come ambito di applicazione ISEE sia dalla legge del 1998 che dal DPCM del 13 dicembre 2013: per questo ambito la legislazione nazionale prevede un indistinto ticket; è stata una scelta della Regione Toscana quella di istituire recentemente  la differenziazione in “fasce” per alcuni ulteriori ticket.

Il 13 dicembre 2013 il Governo ha varato il nuovo DPCM che entrerà in vigore dopo l’emanazione di un regolamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il sistema di calcolo della situazione economica equivalente ISEE si basa, come il precedente, sulla autocertificazione di reddito e patrimonio che viene parametrato su una scala di equivalenza basata sulla composizione del nucleo familiare, e prevede alcune franchigie e detrazioni.

Due sono gli elementi di novità che ci preme sottolineare:

- il comma 1 dell’art.2 stabilisce che l’utilizzo dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art.117 della Costituzione. Questo è molto importante, perché significa che il diritto del cittadino deve essere soddisfatto subito; è un punto fermo anche per molti contenziosi legali in corso. Peccato però che il comma prosegua con una formula che rimette nella disponibilità dei Comuni la possibilità di fare regolamenti che possono anche disattendere tale norma e a tutt’oggi la presenza di liste d’attesa (dai ricoveri di anziani in RSA all’ingresso di bambini in asili nido) non fanno ben sperare.

- Il comma 3 dell’art.6 stabilisce che i figli, non solo risultanti nel nucleo familiare, ma anche quelli che non vi sono inclusi devono integrare con una “componente aggiuntiva” la dichiarazione ISEE.

Questo dispositivo è particolarmente grave; infatti l’obbligo di contribuire alle spese per la parte assistenziale per una persona anziana non autosufficiente deve essere previsto solo a carico dell’utente, come correttamente indicato dalla legge 130/2000 e dall’art.25 della legge 328/2000, la cosiddetta riforma Turco. Così recita anche l’art.38 della Costituzione, attribuendo alla solidarietà nazionale (non familiare) l’onere di sostenere la persona non autosufficiente “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Il coinvolgimento dei figli nella contribuzione per la parte assistenziale non solo è quindi illegittimo, crea situazioni di forte difficoltà economica alle famiglie ma genera, non di rado, situazioni di forte conflittualità all’interno delle famiglie stesse, oltre a violare il principio del diritto della persona rendendolo dipendente dagli altri familiari.

Si apriranno moltissimi contenziosi in conseguenza della diversità dei regolamenti comunali e per la difficoltà di imporre ai figli la contribuzione (si pensi ad esempio a figli residenti all’estero…) e ancora una volta risulterà chiaro come, nell’incertezza del diritto, il cittadino sia quello  più  tartassato dallo Stato invece che sostenuto, specialmente nei momenti di debolezza.

Vale la pena accennare, infine, al fatto che alcune simulazioni dimostrerebbero come con l’applicazione del nuovo ISEE le amministrazioni comunali, paradossalmente, potrebbero essere più esposte economicamente, per una serie di detrazioni e franchigie che abbasserebbero le entrate seppure non garantendo le situazioni di maggiore difficoltà. Ma questo sarà la prossima puntata.

Anna Nocentini

Lavoratrice presso l'Università di Firenze da poco in pensione, nella sua vita la politica ha sempre trovato posto. Già consigliera comunale a Firenze, sono Presidente dell'Associazione ADINA (Ass.ne per la difesa delle persone non autosufficienti)

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